Art. 5.
(Istituzioni del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

      1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche e alla tutela delle botteghe storiche di interesse artistico che abbiano rilevante interesse artistico.

 

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      2. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di botteghe e locali storici e di botteghe d'arte e al grado di presenza di antichi mestieri riconosciuti ai sensi dei piani comunali di cui all'articolo 3, comma 2, e tenuto conto anche della popolazione residente.
      3. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui alla presente legge. In particolare, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
      4. Nell'ambito delle forme di intesa e di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, una quota delle risorse del Fondo è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.
      5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di-aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.